1. All'articolo l del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da commissioni tributarie di primo e di secondo
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le corti d'appello tributarie, i tribunali tributari e il numero delle relative sezioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. La dotazione organica unitaria del personale di magistratura, articolata per ogni corte d'appello tributaria e per ogni tribunale tributario, è indicata nella tabella B allegata al presente decreto»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il numero delle sezioni delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla istituzione di nuove corti d'appello tributarie e di nuovi tribunali tributari e alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza».